STATUTO
deliberato dall’Assemblea il giorno 08 marzo 2002
TITOLO I° – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1.
E’ costituita una associazione denominata “Associazione Bresciana di Studio del Lavoro” (ABSL) con sede in Brescia.
Art.2.
L’Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere lo studio, il progresso e la diffusione di tecniche, modalità e sistemi nel campo dell’organizzazione e della gestione aziendale. A tal fine l’Associazione potrà, in particolare:
Organizzare corsi di formazione e addestramento e incontri culturali
Organizzare incontri e visite tecniche presso aziende ed enti
Predisporre e divulgare articoli e pubblicazioni
Stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni, enti e organizzazioni, in particolare con l’Università e gli Ordini Professionali
Erogare premi e borse di studio
Acquisire patrocini e sponsorizzazioni, anche di natura economica, utili per il conseguimento dei propri fini
Svolgere qualunque altra attività funzionale al conseguimento dei propri fini
TITOLO II° – I SOCI
Art.3.
Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e le persone giuridiche interessate all’attività dell’associazione stessa.
Art.4.
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo viene definito annualmente dal Consiglio Direttivo. L’ammissione all’associazione viene deliberata, a insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo.
TITOLO III° – GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.5.
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo.
Art.6.
L’assemblea dei soci ha il compito di :
a) eleggere il Consiglio Direttivo
b) approvare il rendiconto economico e patrimoniale annuale predisposto dal Consiglio Direttivo
c) deliberare su qualunque argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo ovvero su richiesta scritta di almeno sei soci
Art.7.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i Soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio può rappresentare uno o più altri soci, in regola con il pagamento della quota associativa, purchè munito di regolare delega scritta.
Art.8.
L’Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza (50% + 1) dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presente
Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti.
Art.9.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno; essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa, oppure su richiesta scritta, a lui indirizzata, da almeno un quarto dei Soci. L’avviso di convocazione deve essere recapitato ai Soci (per posta, fax, e-mail, etc.) almeno 15 giorni prima della data di convocazione.
Art.10.
Il Consiglio Direttivo è costituito da non più di 10 membri e rimane in carica due anni. All’atto del suo insediamento, elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo viene considerato decaduto. Il Consiglio ha facoltà di cooptare, in sua vece, un altro socio, che rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Art.11.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, con anticipo di almeno 7 giorni, per deliberare su ogni materia di propria competenza, in particolare:
a) programmare e attuare l’attività dell’associazione.
b) Predisporre il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea e il budget.
c) approvare l’ammissione di nuovi soci.
d) definire l’importo della quota associativa
e) decidere eventuali investimenti patrimoniali.
f) approvare l’acquisizione di patrocini e contributi o sponsorizzazioni.
g) nominare i componenti di eventuali Commissioni giudicatrici di premi e borse di studio banditi dall’associazione stessa, secondo le norme contenute nei bandi medesimi.
Art.12.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri effettivi e sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Art.13.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere le riunioni del Consiglio e di coordinare tutte le attività dell’associazione.
Art.14.
Il vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso di impedimento.
Art.15.
Il Tesoriere ha il compito di tenere la contabilità e di gestire e amministrare le risorse economiche e finanziarie dell’associazione.
TITOLO IV° – IL PATRIMONIO
Art.16.
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) quote annuali di associazione
b) compensi per prestazioni di servizi
c) ontributi volontari, lasciti, donazioni, sponsorizzazioni
TITOLO V° – DISPOSIZIONI FINALI
Art.17.
L’Associazione ha durata indefinita.
Art.18.
Il presente statuto può esser modificato dall’assemblea, alla quale partecipi il 50% +1 dei soci in regola con il pagamento della quota, a maggioranza semplice (50% +1 dei presenti).